D.O.C. ovvero Denominazione
di Origine Controllata, contradistingue i vini che rispettono
la disciplinare istituita con il D.P.R. 930 del 12 luglio
1963. Tale Decreto stabilisce una serie di limiti ai quali
per forza si devono attenere come la zona geografica da
cui possono provenire le uve, le caratteristiche dei terreni
dei vigneti, le tecniche di coltivazione, i vitigni che
possono essere impiegati e le relative percentuali, la
resa massima di uva per ettaro, la resa di uva in vino,
l'acidità, l'estratto secco la gradazione alcolica
minima, la eventuale possibilità e relativa regolamentazione
della vinificazione e dell'imbottigliamento fuori dalla
zona di origine, la tecnica e i tempi di invecchiamento.
D.O.C.G. ovvero Denominazione di Origine Controllata e
Garantita, inserita nella stessa disciplinare della D.O.C.
istituita con il D.P.R. 930 del 12 luglio 1963, implementa
ulteriormente le regole (quindi garantita) perché
le singole partite vengono sottoposte, prima della commercializzazione,
a un esame organolettico effettuato da apposite commissioni
per verificarne i requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari
di produzione. Superato questo esame, vengono rilasciati
ai produttori dei contrassegni siglati e numerati dal
Ministero dell'Agricoltura, che saranno poi posti sulla
capsula di ogni bottiglia in modo tale che siano infranti
al momento dell’apertura.
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